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ASSOCIAZIONE
“liberaMente”-Onlus
STATUTO
Art.1 - Costituzione
-Ai sensi degli art.36 e 37 del C.C. e seguenti, e’ costituita
l’associazione denominata “liberaMente” Onlus.
Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con
soggetti terzi.
L’organizzazione agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale e agisce
nel rispetto dell’art.10 del D.Lgs.460/97 per le Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale.
1.2 I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono ispirati a principi
della solidarietà,di trasparenza e di democrazia che consentono l’effettiva
partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione
stessa.
1.3 La durata dell’organizzazione è illimitata.
1.4 L’organizzazione ha sede in Via Adige,20 Milano.
1.5 Il Consiglio Direttivo,con una sua deliberazione, può trasferire la sede
nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate
anche in altre città della Regione Lombardia
Art.2 – Scopi
L’organizzazione senza fini di lucro si propone di operare nei settori:
1)
assistenza sociale e socio-sanitaria
2)
educazione ed informazione di volontari; dei
malati, delle loro famiglie e dell’opinione pubblica
3)
tutela dei diritti civili del malato;
4)
finanziamento alla ricerca scientifica;
Art.3 – Finalità
L’Associazione si propone di:
1)
Implementare la conoscenza del fenomeno depressivo
giovanile e dei costi sociali che ingenera, attraverso campagne informative
ad hoc, dirette all’opinione pubblica, agli amministratori ed ai politici;
2)
Sviluppare progetti educativi nelle Scuole e corsi di
educazione ed informazione per Insegnanti e di formazione per Medici di
base;
3)
Effettuare attività di raccolta fondi attraverso
l’organizzazione di eventi per sostenere borse di studio e attività di
ricerca per giovani medici che intendano dedicarsi specificamente
all’argomento.
4)
Sponsorizzare attività sportive nella consapevolezza
che lo sport possa essere di aiuto nella cura delle patologie connesse ai
disturbi dell’umore;
5)
Offrire “servizi” di supporto ai malati e alle loro
famiglie;
Art.4 – Soci
L’Associazione si compone di soci fondatori,soci
sostenitori,soci ordinari e soci onorari.Possono
essere soci cittadini italiani e stranieri, nonché Enti pubblici e privati.
Tutti i soci devono essere in possesso di requisiti di onorabilità e
moralità.
Il Consiglio Direttivo terrà conto, in sede di valutazione delle domande di
ammissione, della personalità degli associandi, come manifestatasi nella
vita professionale e all’interno della collettività, privilegiando
l’ammissione di quei soggetti che si siano distinti nei diversi campi della
cultura, della scienza e dell’impresa, in particolare nella città di Milano.
Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.
Sono soci sostenitori coloro che, al fine di sostenere l’attività
dell’Associazione, versino una quota annuale di iscrizione non inferiore a
euro 1000,00.
Sono soci ordinari coloro che aderiscono alla Associazione,
condividendone gli scopi, e siano alla stessa ammessi dal Consiglio
Direttivo .Gli associati ordinari sono tenuti, a pena di decadenza dalla
qualità di socio, al versamento di una quota di iscrizione annuale stabilita
dal Consiglio Direttivo.
Sono soci onorari coloro che con la propria attività professionale o
comunque la propria esperienza di vita abbiano contribuito ad elevare e
valorizzare le attività e il nome dell’Associazione.Gli associati onorari
sono nominati dal Consiglio Direttivo.
L’ammissione degli associati richiede, per tutte le categorie, l’adesione
ed accettazione incondizionata del presente Statuto e dei Regolamenti
dell’Associazione.
Art.5 – Diritti degli Associati
1 Tutti gli Associati hanno diritto di voto e capacità elettorale passive,
che esercitano secondo le modalità previste dal presente Statuto.
2 La qualità di socio è personale e intrasmissibile. In caso di recesso, il
socio non ha diritto alla restituzione di quote o contributi associativi.
Art.6 – Doveri degli Associati
1 Tutti gli Associati sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle
deliberazioni degli Organi Associativi.
2 Tutti gli Associati sono inoltre tenuti a tenere una condotta coerente con
l’alto valore morale connesso agli scopi dell’Associazione.
3 E’ inoltre dovere di tutti gli Associati:
a-. versare all’Associazione la quota di iscrizione annuale stabilita
dagli organi associativi;
b-. partecipare alla vita associativa.
4 Gli Associati fondatori conservano lo status di soci per tutta la durata
dell’Associazione,salvo che essi esercitino il diritto di recedere o siano
esclusi per una delle accuse di cui all’art.8.
5 L’iscrizione all’Associazione degli Associati sostenitori e ordinari ha
validita’ annuale e coincide con l’esercizio sociale.Gli Associati possono
rinnovare la propria iscrizione mediante il versamento della quota
associativa entro il 31 gennaio dell’esercizio successivo,senza interruzione
del rapporto.
Art.7 – Proventi
I proventi dell’Associazione sono rappresentati dalle quote associative,dai
contributi di enti pubblici o privati,dalle entrate derivanti da campagne di
raccolta di fondi e da iniziative promozionali e da eventuali
donazioni,eredità e lasciti testamentari ,che siano accettati dal Consiglio
Direttivo e non contrastino in alcun modo con gli scopi
dell’Associazione,ne’ siano di ostacolo all’indipendenza o all’autonomia
della sua gestione.
L’importo delle quote associative relative ad ogni anno solare sarà
stabilito dal Consiglio Direttivo.
Art.8 – Perdita della qualità di associato ordinario
-
La qualità di associato si perde per morte,recesso ed espulsione.
-
Costituiscono motivo di espulsione:
-
l’avere conseguito una condanna penale, con sentenza passata in
giudicato,per qualsiasi reato;
-
l’avere tenuto una condotta moralmente riprovevole,che possa nuocere al
buon nome e alla immagine della Associazione;
-
una ripetuta violazione delle disposizioni del presente
Statuto,accertata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione formale
all’interessato.
Art.9 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
-
L’Assemblea dei Soci
-
Il Consiglio Direttivo
-
Il Presidente
-
Il Comitato Scientifico
Art.10 – L’ Assemblea
-
All’Assemblea possono partecipare tutti gli associati,con diritto di voto
e con possibilità di intervenire alla discussione.
-
L’Assemblea:
-
delibera sugli obbiettivi generali dell’Associazione;
-
delibera sulle modifiche allo Statuto proposte o dal Consiglio Direttivo
o da almeno metà degli Associati;
-
delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del
patrimonio;
-
delibera in merito alla istituzione di nuove sedi periferiche;
-
elegge i membri elettivi del Consiglio Direttivo;
-
delibera in merito alla approvazione del bilancio preventivo e
consuntivo;
-
L’Assemblea e’ convocata almeno una volta l’anno dal Presidente mediante
lettera raccomandata ovvero mediante fax o posta elettronica, da inviarsi
agli Associati almeno venti giorni prima della data di convocazione.
-
L’Assemblea e’ validamente costituita, in prima convocazione,se e’
presente la
metà degli Associati, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero
dei partecipanti. L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti aventi
diritto al voto, con le eccezioni di cui al comma seguente.
-
Per le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto é
necessaria la
presenza e il voto favorevole dei due terzi degli Associati.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la conseguente
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre
quarti degli Associati.
-
Le deliberazioni non elettive sono adottate per alzata di mano o per
appello
nominale o per scrutinio segreto.Ogni Associato intervenuto ha diritto a un
voto.E’ ammesso il voto per delega scritta ad altri Associati.
Ogni Associato non può avere più di 3 (tre) deleghe scritte.
Le elezioni e deliberazioni sulle persone sono fatte a scrutinio segreto,
salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.
Art.11 – Il Consiglio Direttivo
11.1 Il Consiglio Direttivo e’ eletto dall’Assemblea dei Soci ed e’ composto
da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti,
comunque da definirsi in numero dispari.Resta in carica tre anni e i
suoi componenti possono essere rieletti.Essi decadono qualora siano assenti
ingiustificati per tre volte consecutive.
11.2 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri
componenti il Presidente e il Vice Presidente ,che lo sostituisce in caso di
suo impedimento.
11.3 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a. perseguire gli obbiettivi indicati dall’Assemblea;
b. indicare le linee annuali di indirizzo programmatico e le strategie
delle attività
associative;
c. gestire e diffondere a livello locale e nazionale l’immagine e la
comunicazione
associativa;
d. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
e. determinare l’ammontare della quota associativa;
f. provvedere in merito alla ammissione ed esclusione degli Associati;
g. predisporre i regolamenti dell’Associazione
h. incaricare esperti e consulenti la cui attività sia ritenuta necessaria
per il funzionamento e l’attività dell’Associazione;
11.4 La carica di Consigliere è gratuita. I Consiglieri hanno diritto al
rimborso delle spese documentate sostenute per conto dell’Associazione.
11.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno tre volte
all’anno e in via straordinaria su convocazione del Presidente, con
avviso scritto,telegramma o a mezzo fax, o posta elettronica, da inviare
almeno venti giorni prima della data della riunione,con indicazione
dell’ordine del giorno. Nell’ipotesi di particolare urgenza il preavviso è
ridotto a cinque giorni.La convocazione straordinaria può essere inoltre
richiesta dalla metà più uno dei Consiglieri.
11.6 Il Consiglio si riunisce validamente quando e’ presente almeno la
meta’ piu’ uno dei Consiglieri e adotta le proprie decisioni a
maggioranza dei presenti.
E’ richiesta la presenza e la maggioranza dei due terzi dei
componenti per le determinazioni concernenti gli argomenti di cui alle
lettere b,d,f,g, del comma 11.3 del presente articolo,nonché per le
modifiche statutarie,lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione.
11.6 Ciascun componente ha diritto a un voto.
Art.12 – Il Presidente
12.1 Il Presidente e’ eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a
maggioranza dei voti.
12.2 Il Presidente:
- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Organizzazione nei
confronti di terzi e in giudizio;
- e’ autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni
natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni,da Enti e da
Privati,rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e
passive riguardanti l’Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità
Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea,del Consiglio Direttivo e
dell’eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del
Consiglio Direttivo,sottoponendoli a ratifica nella prima riunione
successiva.
In caso di assenza,di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono
svolte dal Vice Presidente,che convoca il Consiglio Direttivo per
l’approvazione della relativa delibera.
Di fronte ai soci,ai terzi e a tutti i pubblici uffici,la firma del Vice
Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
Art.13 – Il Comitato Esecutivo
Il Consiglio Direttivo può costituire un Comitato Esecutivo al quale
affidare compiti di attuazione delle proprie determinazioni,disciplinandone
composizione,funzionamento e collegamento con lo stesso Consiglio. Il
Consiglio Direttivo può inoltre nominare un Segretario e un Tesoriere. La
carica di Tesoriere può coincidere con quelle di Presidente o di Vice
Presidente.
Art.14 – Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico ha il compito di garantire un costante supporto
scientifico, assistendo i responsabili nella programmazione delle attività,
nella scelta dei consulenti, nella comunicazione e in ogni altra materia
analoga. Il Comitato scientifico nominato dall’Assemblea verrà comunque
convocato ogni sei mesi per un’analisi collegiale dell’attività
dell’Associazione.
Art.15 – Bilancio
14.1 – Ogni anno devono essere redatti,a cura del Consiglio Direttivo, i
bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea entro il 30 aprile.
14.2 – il bilancio deve coincidere con un anno solare.
14.3 – Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma,anche indiretta di
utili e avanzi di gestione nonché di fondi,riserve o capitale durante la
vita dell’organizzazione,salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a
favore di altre Onlus che per legge,statuto o regolamento facciano parte
della medesima ed unitaria struttura.
Art.16 – Consulenti
L’Associazione può avvalersi di esperti per consulenze, pareri ed indirizzi
tecnici nei vari settori di attività. L’incarico è’ deliberato dal Consiglio
Direttivo a norma dell’art.10 del presente Statuto.
Art.17 – Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio della stessa sarà
devoluto ad Enti con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito
l’organismo di controllo di cui all’art.3,comma 190,della legge 23 dicembre
1996 n.662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
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